INAMMISSIBILE LA REVISIONE PREZZI NEGLI APPALTI DI SERVIZI SENZA CLAUSOLA CONTRATTUALE ESPRESSA (106.1)
In tema di appalti di servizi soggetti al D.Lgs. n. 50/2016, la revisione dei prezzi è ammessa esclusivamente in presenza di clausole revisionali chiare, precise e inequivocabili inserite nei documenti di gara iniziali. L'interpretazione autentica dell'art. 106, comma 1, lett. c), n. 1, introdotta dall'art. 7, comma 2-ter del D.L. n. 36/2022, ha natura eccezionale e derogatoria, riferendosi testualmente solo al costo dei materiali per la realizzazione di opere, con conseguente inapplicabilità analogica agli appalti di servizi e forniture.
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