Giurisprudenza e Prassi
Illegittimità del silenzio su istanza di compensazione prezzi emergenziale
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2026
Sussiste l'obbligo giuridico della stazione appaltante di provvedere con un atto espresso sulle istanze di revisione prezzi presentate ai sensi della normativa emergenziale, configurandosi il silenzio come inadempimento illegittimo; tuttavia, il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla declaratoria di illegittimità dell'inerzia, essendo precluso l'accertamento della fondatezza della pretesa qualora siano necessari ulteriori adempimenti istruttori e contabili riservati all'amministrazione.
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