IL PREAVVISO DI DINIEGO NON COSTITUISCE PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE E NON SOSTITUISCE L'OBBLIGO DI DECISIONE ESPRESSA
Il preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 non possiede natura provvedimentale né efficacia lesiva immediata, con la conseguenza che esso non è autonomamente impugnabile né idoneo a consolidare una decadenza processuale. Qualora la stazione appaltante abbia precedentemente riconosciuto la fondatezza dell'istanza di revisione prezzi in ordine all'an debeatur, il successivo diniego fondato sulla carenza istruttoria è illegittimo se si limita ad affermazioni generiche senza procedere a una disamina puntuale degli oneri e delle voci di costo documentate dall'appaltatore.
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