IL DIRITTO ALLA REVISIONE PREZZI NON AZZERA IL RISCHIO D'IMPRESA DELL'APPALTATORE
In tema di appalti pubblici, la clausola di revisione prezzi ex art. 115 D.Lgs. 163/2006 costituisce un rimedio temperato di riequilibrio che non può tradursi in una rideterminazione automatica del prezzo tale da azzerare il rischio d'impresa. Ne consegue che l'appaltatore non può pretendere l'applicazione di indici diversi da quelli stabiliti nella lex specialis, basati su dati ufficiali, a meno che non dimostri una concreta e intollerabile alterazione dell'equilibrio contrattuale che superi l'alea originariamente pattuita. Parimenti, il procedimento di rinegoziazione ex art. 1, comma 511, L. 208/2015 configura un obbligo di mezzi e non di risultato, finalizzato a un tentativo di accordo che non obbliga la pubblica amministrazione a recepire le richieste economiche del privato.
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