IL DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE DERIVANTE DALLA REVISIONE PREZZI STRAORDINARIA NON È SUBORDINATO ALLA PREVIA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DELL'ENTE APPALTANTE (106)
In tema di appalti pubblici e revisione prezzi eccezionale, l'assenza di copertura finanziaria e la mancata assunzione del relativo impegno di spesa non costituiscono cause legittime di diniego dell'istanza compensativa formulata dall'operatore economico. Il diritto dell'appaltatore sorge per il solo verificarsi dei presupposti normativi e temporali; qualora le risorse interne si rivelino insufficienti, la Stazione Appaltante ha l'obbligo di attivare i meccanismi sussidiari istituiti a livello statale.
Inoltre, per quanto attiene ai crediti della predetta natura, al creditore spettano gli interessi moratori, ma non spetta in via automatica la rivalutazione monetaria, in difetto di prova specifica.
«la legge non richiede la disponibilità effettiva delle risorse che, in ogni caso, debbono essere ricercate dall’amministrazione comunale [...] A ciò si aggiunga che la mancata disponibilità di somme – peraltro dovuta come già detto all’inerzia e quindi alla negligenza dell’amministrazione stessa, la quale non ha neppure tentato di attivare i meccanismi sussidiari dei fondi statali – di certo non potrebbe ridondare in danno dell’incolpevole privato che ha mostrato invece diligenza piena».
In merito agli accessori:
«la rivalutazione monetaria per i debiti di valuta non spetta automaticamente, in difetto della prova del pregiudizio da parte del creditore (cfr., ex plurimis, Cass. n. 23157 del 2014; Cass. n. 5639 del 2014; Cass. n. 19437 del 2011)».
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