Giurisprudenza e Prassi

IL DINIEGO DI REVISIONE PREZZI VA IMPUGNATO ENTRO SESSANTA GIORNI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - CATANIA Sentenza 2024

In materia di appalti pubblici di servizi e forniture, laddove la pretesa alla revisione dei prezzi non derivi da una clausola paritaria autonomamente pattuita ma dall'applicazione della normativa legale, la Stazione Appaltante esercita un potere di apprezzamento discrezionale di carattere autoritativo. Di conseguenza, l'operatore economico è onerato dell'impugnazione del provvedimento di diniego espresso entro il termine decadenziale di sessanta giorni. In ogni caso, il diritto al pagamento dei ratei revisionali è soggetto al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., il cui decorso può essere interrotto solo da atti di costituzione in mora di cui sia fornita prova certa di ricezione da parte dell'amministrazione debitrice.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)