GIURISDIZIONE ESCLUSIVA SULLA REVISIONE STRAORDINARIA DEI PREZZI NEGLI APPALTI PUBBLICI (133.1)
Appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., la controversia avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme derivanti dalla revisione straordinaria dei prezzi e dalla compensazione per il caro materiali. In tale contesto, sussistono i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo qualora il credito sia certo, liquido ed esigibile e risulti provato per iscritto da atti di ricognizione e liquidazione provenienti dalla stessa amministrazione o da organi tecnici di supporto.
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