Giurisprudenza e Prassi
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO SULLA REVISIONE PREZZI E CESSAZIONE DELLA LITE (133.1)
T.A.R. PUGLIA LECCE Sentenza
2026
In tema di appalti pubblici di servizi, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del c.p.a. copre l'intero spettro della revisione prezzi, includendo sia l'accertamento del diritto sia la determinazione del compenso. Qualora in corso di causa intervenga il pagamento integrale delle somme pretese, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., stante il pieno soddisfacimento dell'interesse azionato.
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