GIURISDIZIONE ESCLUSIVA AMMINISTRATIVA SULLA REVISIONE PREZZI ANCHE PER CLAUSOLE ANALITICHE (133.1)
Spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., la cognizione delle controversie relative alla revisione dei prezzi negli appalti pubblici, restando irrilevante che la pretesa sia fondata su clausole contrattuali analitiche che definiscano puntualmente i criteri di aggiornamento. La natura vincolata dell’attività istruttoria, ancorata a indici predefiniti, non trasforma il rapporto in una posizione paritetica civilistica, poiché l’Amministrazione agisce comunque nell’esercizio di un potere pubblico volto a bilanciare l’interesse del privato con l’interesse collettivo alla regolare esecuzione del servizio e al risparmio di spesa.
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