Giurisprudenza e Prassi

DECORRENZA INTERESSI MORATORI SUL COMPENSO REVISIONALE SOLO DALLA DETERMINAZIONE AMMINISTRATIVA (115.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

In materia di appalti pubblici di servizi e forniture, gli interessi moratori dovuti sul compenso revisionale ai sensi del D.Lgs. 231/2002 decorrono non dalla data della domanda di revisione o dell'esecuzione della prestazione, ma dal momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile a seguito della deliberazione di riconoscimento dell'an e del quantum da parte della Stazione Appaltante; nel caso di enti che forniscono assistenza sanitaria, la decorrenza scatta decorsi sessanta giorni dalla esecutività di tale atto.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)