Giurisprudenza e Prassi
COMPETENZA DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI PER LA REVISIONE PREZZI NEGLI ACCORDI QUADRO (106.1)
CONS. STATO Sentenza
2025
In tema di accordi quadro, la competenza a provvedere sull'istanza di revisione prezzi presentata dall'operatore economico spetta alle singole amministrazioni contraenti titolari del rapporto negoziale a valle dell'ordine di acquisto, e non al soggetto aggregatore che ha stipulato la convenzione. Il principio di conservazione del contratto non permette di estendere analogicamente istituti revisionali speciali in assenza dei presupposti legali tipici, dovendo prevalere i valori di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
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