LIMITI AL RISARCIMENTO PRECONTRATTUALE E PROVA DELL'EFFETTIVO ESBORSO (32.8)
Il risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale dell'amministrazione è limitato al solo interesse negativo, ovvero alle spese sostenute per la partecipazione alla gara e alla perdita di occasioni alternative, con esclusione dell'utile d'impresa e del danno curriculare. Ai fini del rimborso delle spese contrattuali documentate, l'aggiudicatario deve fornire prova rigorosa dell'effettivo pagamento delle prestazioni mediante idonea documentazione contabile, non essendo sufficiente la mera dimostrazione dell'assunzione di impegni di spesa verso terzi.
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