INAPPLICABILITÀ DI NORME TECNICHE NON ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELLA LEX SPECIALIS DI GARA
È preclusa l'esclusione di un operatore economico dalla procedura di gara per la mancata osservanza di norme tecniche specifiche qualora la legge di gara non le indichi espressamente come requisiti minimi obbligatori. In virtù del principio di necessaria specificità dei motivi di ricorso ex art. 40 c.p.a., l'impugnazione degli atti di gara non può fondarsi sulla presunta violazione di standard tecnici esterni al bando senza una previa e puntuale contestazione della legittimità delle clausole del capitolato che hanno individuato parametri di conformità differenti.
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