Giurisprudenza e Prassi

FUNGIBILITÀ DELLE PROGETTAZIONI IMPIANTISTICHE STRUMENTALI PER IL REQUISITO ESPERIENZIALE NELL'EDILIZIA SANITARIA (1.2)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2026

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale per servizi di ingegneria in ambito sanitario (categoria E.10), devono ritenersi validamente computabili le progettazioni impiantistiche (categorie IA.02 e IA.04) svolte in ambito ospedaliero, atteso il loro carattere strumentale e la necessaria integrazione tra componenti edili e tecnologiche nelle strutture sanitarie, in coerenza con il principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)