IL GIUDICE NON SI SOSTITUISCE AL POTERE DI CONTROLLO DELLA PA SUI REQUISITI SOPRAVVENUTI
In tema di appalti pubblici, è inammissibile il ricorso giurisdizionale con cui si contesti l'aggiudicazione per la perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione qualora la Stazione Appaltante non si sia ancora espressa sulle nuove circostanze segnalate. Il controllo sulla permanenza dei requisiti è un potere rimesso esclusivamente all'Amministrazione e il giudice non può, ai sensi dell'art. 34, comma 2, c.p.a., sovrapporre la propria valutazione a un potere non ancora esercitato, restando ferma la possibilità per l'operatore economico di ricorrere contro l'eventuale silenzio-inadempimento della PA.
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