Giurisprudenza e Prassi

INSUFFICIENZA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE PER PROVARE IL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI DI PROGETTAZIONE (83.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2024

Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità professionale per servizi di progettazione, non assumono valore probatorio idoneo le autocertificazioni o le dichiarazioni dei partner commerciali che mirano a riqualificare come 'progettazione' attività originariamente contrattualizzate come 'consulenza' o 'studio di fattibilità', qualora manchi una specifica e documentata evidenza delle prestazioni ingegneristiche concretamente svolte e del relativo valore economico imputabile al progettista.

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