Giurisprudenza e Prassi
INSUFFICIENZA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE PER PROVARE IL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI DI PROGETTAZIONE (83.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza
2024
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità professionale per servizi di progettazione, non assumono valore probatorio idoneo le autocertificazioni o le dichiarazioni dei partner commerciali che mirano a riqualificare come 'progettazione' attività originariamente contrattualizzate come 'consulenza' o 'studio di fattibilità', qualora manchi una specifica e documentata evidenza delle prestazioni ingegneristiche concretamente svolte e del relativo valore economico imputabile al progettista.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

