OBBLIGO DI ESCLUSIONE PER MANCATA RISPONDENZA AI REQUISITI TECNICI MINIMI (95.2)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la conformità dell'offerta tecnica alle specifiche minime stabilite dalla stazione appaltante costituisce un requisito di ammissibilità inderogabile. Qualora il prodotto offerto non rispetti tali parametri minimi, l'offerta deve essere esclusa senza che la commissione possa procedere alla valutazione di merito. L'operatore economico che intenda offrire un prodotto funzionalmente equivalente deve assolvere l'onere di dichiarazione e prova dell'equivalenza in sede di gara, non essendo ammessa una dimostrazione postuma nel corso del giudizio amministrativo.
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