NATURA DI REQUISITO DI ESECUZIONE PER LA DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE TECNICHE
Qualora il disciplinare di gara consenta all'operatore economico di impegnarsi a dotarsi delle attrezzature necessarie entro un termine perentorio decorrente dalla comunicazione di affidamento, il relativo requisito deve essere qualificato come requisito di esecuzione e non di partecipazione. Conseguentemente, l'assenza di tali mezzi al momento dell'offerta non legittima l'esclusione del concorrente. Inoltre, l'ammissione alla gara non richiede una motivazione puntuale da parte della stazione appaltante, diversamente dai provvedimenti di esclusione.
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