L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORESTALE COSTITUISCE REQUISITO DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE (54.1)
In tema di appalti pubblici, l'iscrizione all'Albo regionale delle imprese forestali costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione qualora la legge di gara ne preveda la produzione post-aggiudicazione. È illegittima la procedura che, qualificando erroneamente tale requisito come condizione di partecipazione, esclude ex tunc i concorrenti sprovvisti e procede al ricalcolo della soglia di anomalia delle offerte, alterando la base numerica dei partecipanti necessaria per l'applicazione dei meccanismi di esclusione automatica previsti dal Codice dei Contratti.
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