DISTINZIONE TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI ESECUZIONE NEGLI APPALTI
In tema di appalti pubblici, i requisiti di esecuzione si distinguono dai requisiti di partecipazione in quanto costituiscono condizioni per la stipulazione del contratto o elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio. Qualora il bando di gara permetta espressamente la partecipazione ad operatori economici anche solo 'in attesa di rilascio' di specifiche certificazioni ambientali, queste ultime assumono la natura di requisiti di esecuzione, con la conseguenza che il loro effettivo conseguimento può legittimamente intervenire dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, senza violare la par condicio tra i concorrenti.
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