LIMITI ALLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI ESPERIENZIALI PER SERVIZI SVOLTI IN REGIME DI SUBAPPALTO (31.8)
In materia di appalti pubblici di servizi tecnici, le prestazioni svolte in subappalto da un operatore economico sono valutabili ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale solo pro quota, ovvero con riferimento alle attività effettivamente realizzate dal subappaltatore e documentate nei certificati di esecuzione. La distinzione tra subappalto e contratto di cooperazione o lavoro autonomo risiede nella rilevanza dell'organizzazione dei mezzi impiegati, sicché l'apporto reso tramite un'organizzazione d'impresa qualifica il rapporto come subappalto, limitando la spendibilità del requisito esperienziale ai soli importi dei servizi effettivamente prestati dal terzo affidatario.
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