ILLEGITTIMITA' DEL REQUISITO DI ISCRIZIONE CAMERALE TRIENNALE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO (100)
L’inserimento nel bando della clausola che impone, quale requisito soggettivo di partecipazione, l’iscrizione nel registro delle imprese da almeno tre anni risulta essere del tutto illegittimo, in quanto: non è correlato né alla capacità tecnica né a quella economica-finanziaria dell’operatore; esclude in modo automatico e generalizzato imprese neo-costituite, anche se in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla lex specialis; non assicura alcuna garanzia effettiva sulla qualità dell’operatore economico, limitandosi ad un parametro meramente formale e cronologico. In tal modo, la clausola si pone in contrasto diretto con i principi fondamentali dell’evidenza pubblica, sanciti dal D.Lgs. 36/2023, ed in particolare l’art. 10.
"L’inserimento nel bando della clausola che impone, quale requisito soggettivo di partecipazione, l’iscrizione nel registro delle imprese da almeno tre anni risulta essere del tutto illegittimo...esclude in modo automatico e generalizzato imprese neo-costituite... In tal modo, la clausola si pone in contrasto diretto con i principi fondamentali dell’evidenza pubblica, sanciti dal D.Lgs. 36/2023, ed in particolare l’art. 10".
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