GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE - DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE – NON SINDACABILE (80.5.c)
Oggetto Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da _____OMISSIS_____ tipo A – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica scolastica a favore degli studenti disabili frequentanti le scuole dell’obbligo (fino al terzo anno di scuola secondaria di primo grado) di competenza dell’ambito.) - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro € 2.000.000,00– S.A.: Consorzio Ambito Territoriale 3 Francavilla
Costituisce principio di carattere generale quello secondo cui la stazione appaltante detiene il potere discrezionale di apprezzamento delle condotte dell’operatore economico che possono integrare un grave illecito professionale, tale da metterne in dubbio la sua integrità o affidabilità (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 7 gennaio 2020 n. 70; Consiglio di Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467, ANAC delibere n. 489 del 10 giugno 2020, 678 del 17 luglio 2019, n. 1002 del 23 ottobre 2019 e n. 72 del 24 gennaio 2018) e che l’eventuale provvedimento di esclusione «deve recare un’adeguata motivazione circa l’incidenza della gravità del pregresso inadempimento sull’affidabilità del concorrente in rapporto alla diversa e futura prestazione oggetto della gara» (cfr. in tal senso TAR Campania, sez. IV, 5 gennaio 2018, n. 99; nonché Linee Guida ANAC n. 6, par. VI, ove viene sottolineato che il provvedimento di esclusione deve essere adeguatamente motivato con riferimento, inter alia, alla gravità del fatto illecito, alla tipologia della violazione commessa, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, con riguardo all’oggetto e alle caratteristiche dell’appalto); ritenuto, altresì, che la valutazione nel merito attinente all’accertamento dell’integrità e dell’affidabilità professionale del concorrente sia un processo di specifica pertinenza della stazione appaltante e, in quanto esercizio di discrezionalità, non sia suscettibile di sindacato da parte dell’Autorità (ANAC, delibera 489 del 10 giugno 2020); rilevato che, nel caso di specie, sulla base delle argomentazioni giuridiche che precedono e dei presupposti interpretativi delineati, la valutazione posta in essere dall’amministrazione come motivata in atti, non sindacabile nel merito in quanto costituente esercizio di discrezionalità amministrativa, appare in punto di legittimità conforme al quadro normativo di settore e ai principi generali in materia di contratti pubblici.
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