ISCRIZIONE ALBO DELLE IMPRESE DI PULIZIA - FASCIA DI CLASSIFICAZIONE - AMMESSO AVVALIMENTO (104)
Va considerato come requisito di idoneità professionale, per il quale vige il divieto di avvalimento, la sola iscrizione delle imprese di pulizia nel Registro della C.C.I.A.A. o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane, mentre l'appartenenza ad una determinata fascia di classificazione delle imprese di pulizia, ai sensi dell'art. 3 del d.m. 274/97, prendendo in considerazione il volume di affari realizzato dall'impresa nell'ultimo triennio ovvero in un periodo di attività non inferiore a due anni, va considerato come requisito espressivo della capacità economico-finanziaria dell'operatore economico.
Un'impresa neo-costituita, iscritta nel Registro delle imprese per l'attività oggetto di gara, non può essere esclusa perché non possiede autonomamente la fascia di classificazione richiesta nella lex specialis, potendo ricorrere all'avvalimento per soddisfare il volume di affari sotteso al conseguimento della fascia medesima (nel caso di specie, una diversa interpretazione non solo non avrebbe trovato sostegno in una previsione chiara della disciplina di gara, ma non sarebbe giustificata alla luce del carattere economico- finanziario sotteso all'attribuzione della fascia di classificazione, nonché alla luce dell'ampliamento dell'oggetto del contratto di avvalimento nell'art. 104 del nuovo Codice).
Costituisce una elusione fraudolenta del meccanismo di rotazione l'invito (senza giustificazione) e l'aggiudicazione ad un operatore legato da uno stretto legame di parentela con il legale rappresentante dell'impresa suscente, nonché detentore di quota di capitale sociale dell'impresa precedente aggiudicataria; la pluralità di tali indizi induce a ritenere che vi sia stato un accordo tra le due società per eludere la rotazione.
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