VERIFICA DEI REQUISITI DI ESECUZIONE NELLA FASE DELL'AGGIUDICAZIONE E IL RUOLO DEI MEZZI OPERATIVI (17.5)
In tema di appalti di servizi, i requisiti di esecuzione definiti dalla stazione appaltante rilevano di regola nella fase esecutiva, essendo sufficiente in sede di gara la dichiarazione di accettazione degli stessi da parte dei concorrenti. Qualora la lex specialis preveda una verifica anticipata di tali requisiti prima dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, tale accertamento mira a riscontrare un'organizzazione prima facie idonea all'esecuzione, senza che eventuali difformità minori o la proposta di mezzi aggiuntivi rispetto a quelli minimi prescritti possano inficiare la legittimità dell'aggiudicazione o configurare un mendacio dichiarativo.
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