REQUISITI ESECUTIVI: RICHIEDE MERO OBBLIGO DICHIARATIVO INCOMPATIBILE COL MENDACIO E L'ILLECITO PROFESSIONALE (113)
In tema di appalto di servizi, nel quale la questione si pone in termini di organizzazione di beni e mezzi allo scopo di eseguire le prestazioni contrattuali, “la regolazione dei c.d. requisiti di esecuzione va rinvenuta nella lex specialis, con la conseguenza che, se richiesti come elementi essenziali dell’offerta o per l’attribuzione di un punteggio premiale, la loro mancanza al momento di partecipazione alla gara comporta, rispettivamente l’esclusione del concorrente o la mancata attribuzione del punteggio; se richiesti come condizione per la stipulazione del contratto, la loro mancanza rileva al momento dell’aggiudicazione o al momento fissato dalla legge di gara per la relativa verifica […]” (Cons. Stato, V, n. 722/2022 cit.). Va tuttavia precisato, per come si evince già dalla motivazione di detta sentenza, e per come esplicitato anche da sentenze successive, tra cui quella della Sezione, 8 novembre 2022, n. 9803, che, di regola, “quando l’amministrazione aggiudicatrice include tra i criteri di selezione qualitativa dell’offerta anche le condizioni di esecuzione dell’appalto, l’offerta tecnica è conforme alla legge di gara se dalla stessa risulta l’impegno dell’offerente a rispettare tali condizioni nella fase esecutiva del servizio”; pur potendo la stazione appaltante richiedere che l’impegno de quo, già in fase di partecipazione alla gara, abbia riscontro documentale o fattuale (cfr. Cons. Stato, V, n.722/22, cit. punto 5.1.2).
Giova aggiungere che il vigente art. 113 del d.lgs. n. 36 del 2023 (riproduttivo dell’art. 100 del d.lgs. n. 50 del 2016, cui è riferita la giurisprudenza sopra menzionata) va interpretato nel senso che, di regola, i “requisiti per l’esecuzione dell’appalto”, così come posseduti dal concorrente che sia risultato aggiudicatario, rilevano nella fase esecutiva, in quanto nella fase della gara è necessaria soltanto la dichiarazione dei concorrenti “di accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari”.
L’art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 36 del 2023 si limita a prescrivere un obbligo dichiarativo, assolto il quale non è richiesta alcuna ulteriore verifica da parte della stazione appaltante né a fini di ammissione alla gara né a fini di aggiudicazione.
Si tratta di una dichiarazione che – avendo ad oggetto la mera “accettazione” dei “requisiti particolari nell’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari” (o l’impegno a fornirli nella fase esecutiva) – è logicamente incompatibile col mendacio, di modo che il relativo contenuto non è sindacabile quale illecito professionale grave ai sensi dell’art. 98, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023.
L’eventuale inottemperanza alle prescrizioni dettate per la fase esecutiva, che dovesse manifestarsi nel corso dell’esecuzione del contratto - qualora l’aggiudicatario, conseguito l’affidamento, risulti non in grado di garantire i “requisiti particolari” da lui stesso accettati - rileva appunto a soli fini esecutivi, quale inadempimento contrattuale, con le conseguenze previste convenzionalmente e, se “grave … tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni”, può dare luogo alla risoluzione ex art. 122, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023.
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