Giurisprudenza e Prassi

LA DISPONIBILITÀ DI IMPIANTI AUTORIZZATI COSTITUISCE REQUISITO DI ESECUZIONE E NON DI PARTECIPAZIONE (113.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

I requisiti relativi alla disponibilità di impianti autorizzati specificamente individuati dalla stazione appaltante come condizioni particolari di esecuzione ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, non devono essere necessariamente posseduti al momento della partecipazione alla gara, ma entro la stipula del contratto o l'avvio del servizio; ne deriva che la dichiarazione di impegno resa dal concorrente in sede di offerta è legittima e non integra un'ipotesi di falso dichiarativo o carenza di requisiti soggettivi.

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