Giurisprudenza e Prassi

DISTINZIONE TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE NEGLI APPALTI DI FORNITURE SANITARIE (100.1)

CONS. STATO Sentenza 2025

Negli appalti pubblici di forniture complesse, la disponibilità di strutture logistiche autorizzate (magazzini) e di titoli abilitativi alla produzione (autorizzazioni AIFA) costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione, qualora il disciplinare di gara ne richieda la prova solo al momento della stipula del contratto. È inoltre legittimo il diniego di accesso integrale all'offerta tecnica qualora l'ostensione riguardi descrizioni dettagliate di protocolli di sterilizzazione e know-how tecnologico tutelati come segreti industriali, salvo che il ricorrente dimostri la stretta indispensabilità dell'accesso integrale per l'esercizio del diritto di difesa.

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