DISTINZIONE TRA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ESECUZIONE NEGLI APPALTI DI FORNITURE SANITARIE (100.1)
Negli appalti pubblici di forniture complesse, la disponibilità di strutture logistiche autorizzate (magazzini) e di titoli abilitativi alla produzione (autorizzazioni AIFA) costituisce requisito di esecuzione e non di partecipazione, qualora il disciplinare di gara ne richieda la prova solo al momento della stipula del contratto. È inoltre legittimo il diniego di accesso integrale all'offerta tecnica qualora l'ostensione riguardi descrizioni dettagliate di protocolli di sterilizzazione e know-how tecnologico tutelati come segreti industriali, salvo che il ricorrente dimostri la stretta indispensabilità dell'accesso integrale per l'esercizio del diritto di difesa.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

