Giurisprudenza e Prassi

Distinzione requisiti esecuzione e partecipazione e valutazione globale anomalia offerta

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA - LECCE Sentenza 2026

I requisiti di esecuzione, consistenti in elementi che caratterizzano la fase esecutiva del servizio, non devono essere posseduti dai concorrenti sin dal momento della presentazione dell'offerta, a meno di diversa previsione della lex specialis. Il giudizio di anomalia dell'offerta economica costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante e deve essere condotto in modo globale e sintetico, mirando ad accertare la serietà complessiva della proposta e non l'esattezza millimetrica delle singole voci di prezzo, la cui parziale sottostima è irrilevante qualora permanga un margine di profitto idoneo a garantire la sostenibilità dell'appalto.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)