Giurisprudenza e Prassi

DISPONIBILITÀ DI UN'AREA DI RIMESSA IN PROSSIMITÀ DEL LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: COSTITUISCE UN REQUISITO DI ESECUZIONE (113)

TAR LOMBARDIA BS SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici di servizi di trasporto, la disponibilità di un’area per il ricovero dei mezzi entro una determinata distanza dal luogo di esecuzione costituisce un requisito di esecuzione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 36/2023, e non un requisito speciale di partecipazione di ordine tecnico-organizzativo. Pertanto, è sufficiente che l’operatore economico ne garantisca la disponibilità al momento dell’aggiudicazione o dell’avvio del servizio, non essendo necessaria la titolarità attuale al momento della presentazione dell’offerta.

In caso di contrasto tra le diverse disposizioni della lex specialis, le previsioni del bando prevalgono su quelle del capitolato e degli allegati, in virtù del criterio di prevalenza gerarchica e della necessità di evitare barriere all'accesso al mercato che favorirebbero il gestore uscente.

"Innanzi tutto va precisato che la prescritta disponibilità di un ricovero per i mezzi situato a una distanza di meno di 15 km dalla fermata A non costituisce un requisito di partecipazione alla gara, bensì un requisito di esecuzione. Essa non attiene, infatti, alla capacità tecnica dell’operatore economico di eseguire la tipologia di servizio di trasporto messo a gara, e non costituisce, quindi, un requisito di partecipazione di ordine speciale ex art. 100, comma 1, lett. c, d.lgs. 36/2023; è piuttosto necessaria per la concreta esecuzione del servizio in questione nello specifico Comune, e pertanto integra un requisito di esecuzione ex art. 113 d.lgs. cit.

[...]

Quest’antinomia interna alla lex specialis di gara va risolta dando prevalenza alle disposizioni del bando e del disciplinare, e ritenendo quindi che la disponibilità del ricovero dei mezzi sia un requisito di esecuzione che non occorreva possedere già al momento della presentazione dell’offerta, ma doveva sussistere al momento dell’aggiudicazione.

La soluzione testé delineata s’impone, in primo luogo, in forza del criterio ermeneutico stabilito dall’art. 82, comma 2, d.lgs. 36/2023, secondo il quale, in caso di contrasto tra i documenti di gara, le disposizioni del bando prevalgono [...]"

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati