Giurisprudenza e Prassi

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO - FINANZIARIA: ILLEGITTIMA LA CLAUSOLA CHE PREVEDE UNA ECCESSIVA RESTRIZIONE DELLA CONCORRENZA (100.11)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2025

Osserva questo collegio che: la legge consente alle stazioni appaltanti di richiedere, quale requisito di capacità economica e finanziaria per l’ammissione alla procedura di affidamento di un servizio pubblico, un determinato fatturato globale, proporzionato al valore dell’appalto;

Al successivo comma 12 dello stesso articolo 100, il codice esclude che le stazioni appaltanti possano richiedere requisiti di partecipazione diversi da quelli previsti dallo stesso articolo 100.

La norma deve essere interpretata nel senso, chiaramente corrispondente al tenore letterale della disposizione, per cui l’unico requisito che può essere preteso dalla disciplina speciale di gara per la partecipazione alla procedura di affidamento di un servizio, al fine di dimostrare la capacità economica e finanziaria di un concorrente, deve fare riferimento al fatturato globale dell’impresa, non essendo desumibile la solidità economica e finanziaria di un’impresa da una parte soltanto del suo fatturato, quella specificamente avente ad oggetto gli stessi servizi che dovranno essere svolti nel caso di aggiudicazione della gara;

Restringere irragionevolmente il fatturato che può essere prese in esame ad una parte soltanto delle attività economiche dell’impresa, quella esattamente corrispondente alle attività oggetto della gara, significa escludere arbitrariamente dalla competizione tutti quei concorrenti che, in base alla legge, potrebbero dimostrare una solidità economica e finanziaria adeguata, ma che hanno svolto, prevalentemente, la propria attività di impresa in settori diversi, seppure analoghi, ma non esattamente corrispondenti a quello oggetto della gara; è evidente che l’affidabilità economica di un’impresa è desumibile dall’esame del bilancio complessivo, senza la possibilità di stralciare una parte importante del bilancio, soltanto perché non riferita allo svolgimento di servizi coincidenti con quelli oggetto dell’appalto, in tal modo riducendo artificiosamente il volume d’affari effettivamente riconducibile all’impresa;

La clausola impugnata, quindi, si risolve in una illegittima restrizione della concorrenza, in palese contrasto con la normativa dettata dal codice dei contratti pubblici e con i principi stessi recati dal codice in materia di proporzionalità dei requisiti speciali di partecipazione, di libero accesso al mercato dei contratti pubblici, di tutela della concorrenza tra le imprese;

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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;