IRRILEVANZA DELLE SANZIONI ANTITRUST PER PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE AI FINI DELL'ESCLUSIONE (80.5)
In tema di gravi illeciti professionali, non sussiste l'obbligo per l'operatore economico di dichiarare provvedimenti sanzionatori dell'AGCM concernenti pratiche commerciali scorrette verso consumatori privati, qualora tali condotte non abbiano alcuna incidenza diretta sulla moralita' professionale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e riguardino mercati del tutto distinti da quello oggetto della procedura di affidamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 10-bis del d.lgs. n. 50/2016, i fatti costitutivi delle cause di esclusione perdono efficacia interdittiva se risalenti a oltre tre anni prima della pubblicazione del bando.
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