Giurisprudenza e Prassi

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PER DUBBIA COSTITUZIONALITÀ SULLA SOGLIA DEI DEBITI TRIBUTARI (80.4)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Ordinanza 2024

Deve disporsi la sospensione impropria del giudizio amministrativo nel caso in cui la decisione sulla legittimità dell'aggiudicazione dipenda dalla conformità costituzionale dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui prevede soglie fisse di gravità per i debiti tributari senza correlazione al valore dell'appalto, stante la pendenza di analoga questione di legittimità costituzionale sollevata in sede giurisdizionale.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)