L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI NON PRECLUDE LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE (80.5)
Le fattispecie escludenti legate alle procedure concorsuali costituiscono un numerus clausus di stretta interpretazione; pertanto, l'accordo di ristrutturazione del debito, volto a ridurre l'esposizione debitoria e a riequilibrare la situazione finanziaria senza determinare l'instaurazione di una procedura liquidatoria, non preclude la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. Ai fini della regolarità fiscale, rilevano esclusivamente le violazioni definitivamente accertate, restando irrilevanti i debiti tributari oggetto di sospensione giudiziale o inseriti in accordi transattivi omologati.
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