Giurisprudenza e Prassi

SURROGABILITÀ DELLE REFERENZE BANCARIE E LEGITTIMITÀ DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO (86.4)

CONS. STATO Sentenza 2024

La referenza bancaria non costituisce un requisito di partecipazione rigido, ma rappresenta un mezzo di prova della capacità economica. Pertanto, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, essa è surrogabile con documentazione idonea alternativa, come i modelli di dichiarazione fiscale, la cui integrazione è consentita mediante soccorso istruttorio sanante qualora l'operatore dimostri la sussistenza sostanziale del requisito di stabilità finanziaria al momento dell'offerta.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)