Giurisprudenza e Prassi
IL RECESSO DEL CONCESSIONARIO PER SQUILIBRIO ECONOMICO RICHIEDE IL PREVIO TENTATIVO DI RINEGOZIAZIONE (165.6)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza
2024
Nelle concessioni di servizi, il recesso unilaterale del concessionario motivato da onerosità sopravvenuta (ivi inclusa quella derivante dall'emergenza pandemica) è legittimo solo qualora le parti, a seguito di una seria e documentata trattativa, non riescano a raggiungere un accordo sulla revisione delle condizioni del piano economico-finanziario; l'abbandono del servizio in assenza di tale previo tentativo di riequilibrio costituisce grave inadempimento e legittima la risoluzione in danno operata dalla Stazione Appaltante.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

