NEGLI APPALTI DI SERVIZI I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE SONO POSSEDUTI DAL RAGGRUPPAMENTO NEL SUO COMPLESSO (68.11)
In tema di raggruppamenti temporanei di imprese negli appalti di servizi, non trova applicazione il principio di necessaria corrispondenza tra i requisiti di qualificazione e le quote di esecuzione dei singoli operatori economici, essendo la verifica del possesso dei requisiti speciali riferita alla compagine nel suo insieme. Tale interpretazione sistematica dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023 conferma la distinzione tra appalti di lavori e appalti di servizi, preservando la natura unitaria della prestazione di servizi e la funzione del cumulo dei requisiti ai fini della partecipazione alla gara.
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