ASSENZA DI CORRISPONDENZA TRA QUALIFICAZIONE ED ESECUZIONE NEI RAGGRUPPAMENTI PER SERVIZI E FORNITURE (48.4)
In materia di raggruppamenti temporanei d'imprese per l'affidamento di servizi, la distinzione tra raggruppamento verticale e orizzontale non richiede necessariamente una specifica individuazione formale delle prestazioni principali e secondarie nella lex specialis, potendo queste essere dedotte in via interpretativa. Inoltre, il principio di corrispondenza tra quota di qualificazione ed esecuzione è stato superato dalla giurisprudenza consolidata, lasciando alla stazione appaltante la facoltà di determinare i requisiti minimi di partecipazione e i criteri di riparto delle quote, salvo l'onere per le imprese di possedere i requisiti minimi di idoneità professionale proporzionati alla quota eseguita.
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