PUNTEGGIO NUMERICO - IN PRESENZA DI CHIARI CRITERI DI ATTRIBUZIONE NON SERVE ALTRA MOTIVAZIONE PER AGGIUDICARE (95)
Va osservato che il punteggio numerico è idoneo a soddisfare l’obbligo motivazionale a carico della stazione appaltante e a rendere intellegibili le ragioni per le quali l’offerta vincitrice è stata preferita alle altre, laddove la legge di gara predetermini con chiarezza e con un adeguato grado di dettaglio i criteri di attribuzione del punteggio medesimo (cfr., T.A.R. Marche, sentenza n. 415/2022; C.d.S., Sez. III, sentenza n. 2118/2021).
Se, viceversa, detta condizione non è soddisfatta, vuoi perché i criteri di valutazione, specie quelli di tipo qualitativo, sono descritti in termini generici, vuoi perché è assegnato ad essi un ampio intervallo di punteggio, vuoi perché la commissione giudicatrice non ha predeterminato i parametri per attribuire i valori intermedi, allora il mero dato numerico non è autosufficiente e deve essere integrato da una motivazione – anche sintetica – della valutazione effettuata (cfr., T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sentenza n. 1113/2022; C.d.S., Sez. III, sentenza n. 6618/2020).
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