Giurisprudenza e Prassi

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI - ADEGUATE MOTIVAZIONI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2020

A fronte della indicazione da parte dei vari concorrenti di numeri e tipologie assai diversi di servizi prestati verso gli enti titolari di strade e di attestazioni di soddisfazione da parte delle Amministrazioni per l’opera resa, anche esse in quantità molto differenti tra i soggetti in gara, la Commissione risulta, infatti, aver assegnato sia alla ricorrente che all’aggiudicataria, come anche agli altri partecipanti alla procedura, il medesimo punteggio (7 punti su 10) senza in alcun modo motivare la pretesa “equivalenza” delle varie imprese con riguardo al criterio in questione, né tantomeno far riferimento alla asserita valenza solo “qualitativa” del parametro stesso, affermata nelle memorie difensive, ma non desumibile in alcun modo né dalla lex specialis di gara e né dalla formulazione stessa del criterio (non concepito come criterio “on-off”, bensì come voce da valutare con un preciso punteggio, dal range piuttosto ampio, ricompreso tra 0 e 10 punti).

Ciò ha comportato una sostanziale disapplicazione del criterio stesso ed un illegittimo appiattimento delle valutazioni qualitative di gara.

Da qui la palese violazione dell’art. 95 del codice dei contratti, nella parte relativa al dovere della Commissione di applicare correttamente i criteri stabiliti dalla lex specialis, e di motivare adeguatamente, in caso di parametri assai ampi, le proprie valutazioni.

L’assegnazione del medesimo punteggio per il criterio C2 a tutti i concorrenti, a prescindere dalle differenti allegazioni al riguardo, rimane, così, nella procedura de qua, sostanzialmente immotivata, non potendo in alcun modo essere giustificata dalla asserita “impossibilità di diversificare le imprese concorrenti da tale punto di vista” dedotta dall’Amministrazione nelle sue difese, argomentazione che non fa che confermare, in realtà, le criticità dell’operato della Commissione in relazione all’applicazione di tale criterio.

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