ILLEGITTIMO IL PUNTEGGIO SUPERIORE A QUANTO DICHIARATO DALL'OFFERENTE NELLO SCHEMA DI OFFERTA TECNICA (95.6)
È illegittima l'attribuzione di un punteggio tecnico superiore a quanto espressamente dichiarato dall'offerente nello schema di offerta tecnica predisposto dalla stazione appaltante, anche qualora la Commissione ritenga di aver rinvenuto dati più favorevoli in altri allegati documentali. L'onere di corretta e precisa compilazione del modulo di offerta vincola sia il concorrente che l'amministrazione, impedendo a quest'ultima attività istruttorie correttive volte a modificare ex post il contenuto dell'offerta in violazione del principio di auto-vincolo e della par condicio.
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