Giurisprudenza e Prassi

ESCLUSIONE PER MANCATA ESECUZIONE DELLA PROVA PRATICA A CAUSA DELL'ASSENZA DELLA STRUMENTAZIONE ACCESSORIA (108.3)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2025

In tema di appalti pubblici di forniture, è legittimo il provvedimento di esclusione disposto nei confronti dell'operatore economico che, in sede di verifica tecnica pratica (c.d. prova su strada) disciplinata dalla lex specialis, non disponga della strumentazione accessoria indispensabile per il funzionamento e il test dell'apparecchiatura offerta (nella specie, un simulatore di parametri vitali per monitor multiparametrici). La necessità di dotarsi di tale strumento, funzionale alla dimostrazione delle caratteristiche tecniche "dinamiche" del prodotto, "deve considerarsi in re ipsa, sicché l’impossibilità di svolgere la prova pratica deve ritenersi imputabile esclusivamente alla detta ricorrente [...] a prescindere dall’eventuale acquiescenza prestata dal suo delegato in sede di effettuazione della detta prova". (Cfr. Cons. Stato, sez. V, 5734/2020 sulla rispondenza del prodotto come requisito di esecuzione).

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