INAMMISSIBILE IL RICORSO SENZA PROVA DI RESISTENZA SUI PUNTEGGI TECNICI
La sussistenza dell'interesse all'impugnazione degli atti di gara va verificata lungo il versante della sua concretezza: l'annullamento deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'utilità effettiva. Ne consegue che, qualora il ricorso sia argomentato sulla sola contestazione della correttezza dei punteggi tecnici assegnati alle controinteressate, esso deve essere sorretto dalla dimostrazione che, se le operazioni valutative si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria. Tale onere probatorio (c.d. prova di resistenza) costituisce condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. e impone di indicare l'effettiva incidenza dei motivi di ricorso sulla graduatoria finale.
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