Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMITÀ DELLA PROROGA CONTRATTUALE BIENNALE ACCORPATA E TERMINI NON PERENTORI DEL PREAVVISO (106)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

In tema di appalti pubblici, il termine di preavviso stabilito dal disciplinare per la comunicazione della proroga contrattuale non ha natura perentoria in assenza di un’espressa previsione decadenziale, essendo una clausola posta a favore dell’appaltatore che può essere da quest'ultimo rinunciata. Inoltre, la previsione di una proroga da esercitarsi "disgiuntamente" per più annualità non obbliga la stazione appaltante a scindere l'esercizio dell'opzione in atti distinti nel tempo, essendo legittimo l'accorpamento unitario del periodo di proroga in un'unica determinazione per ragioni di efficienza e continuità del servizio.

"[...] la previsione del termine dei tre mesi è stabilita a vantaggio dell’appaltatore, che- ricevendo la comunicazione di proroga in prossimità della scadenza- potrebbe ritrarne un danno, essendosi ormai liberato (ad esempio) delle maestranze e/o delle attrezzature ovvero avendo acquisito medio tempore ulteriori commesse tali da rendere non più conveniente la prosecuzione del rapporto.

Al contrario, la previsione sulla proroga disgiunta soddisfa l’interesse precipuo della committente pubblica, la quale potrebbe avere in serbo di avviare anzitempo una nuova procedura selettiva, magari all’esito della compiuta, prolungata verifica sull’effettiva qualità del servizio e/o dei fabbisogni.

Trattandosi di clausole stabilite nell’interesse delle parti, soltanto ad esse compete denunziarne la violazione, nell’ambito del rapporto contrattuale in essere, secondo il generale principio codificato all’art.1441 c.c., anche in riferimento agli artt.1184-1185 c.c., potendosi perfino dubitare, in questo limitato senso (come in effetti eccepito), della legittimazione in capo all’odierna esponente

Pertanto, in disparte quanto si dirà comunque infra in merito, specificamente, alle dedotte violazioni della lex specialis, nella fattispecie la proroga è certamente legittima in quanto ha soddisfatto le due uniche condizioni previste dall’art.106, co.11, primo coma d.lgs.n. 50/2016 (ratione temporis applicabile alla convenzione in esame), in verità non contestate dalla ricorrente (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sentenza n.1822/2025, par.19):

- la proroga è intervenuta a contratto vigente (non è infatti consentito prorogare un contratto scaduto- cfr., tra le tante, Tar Brescia, 3.10.2016, n.1281);

- la proroga è stata ritualmente prevista a monte negli atti di gara, in termini di opzione a beneficio della parte committente, non venendo dunque ad emersione una situazione di proroga cd. tecnica (che peraltro è stata separatamente disciplinata nel medesimo art. 1 bis).

A conferma e nell’ottica ora delineata, valga anche ricordare che, ormai, l’ordinamento, recependo l’elaborazione giurisprudenziale sopra richiamata, contempla espressamente la proroga (contrattuale) come quella prevista nella fattispecie, stabilendo (all’art. 120 del Codice dei contratti, comma 1, lettera a) che “i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento (…) sempre che (…), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste [come anche nella specie] in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali, che possono consistere anche in clausole di opzione (…)”; cosicché, in pratica, tutti i partecipanti alla gara sono posti sin dall’inizio in grado di presentare un’offerta economica che comprenda anche l’eventuale periodo di proroga, i cui effetti quindi siano stati anch’essi oggetto della selezione.

A tale previsione generale, poi, si ricollega la previsione del successivo comma 10, che prevede (a conferma – appunto – di quale sia l’interesse pubblicistico sotteso alla possibilità, ormai legislativamente disciplinata, di prorogare i contratti) che “Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.”."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)