ILLEGITTIMA LA PROROGA DEI TERMINI DI GARA SENZA COMPROVATO MALFUNZIONAMENTO DELLE PIATTAFORME DIGITALI (92.2)
Le disposizioni del Codice dei contratti pubblici che consentono la proroga dei termini di gara sono di stretta interpretazione, in quanto derogano ai principi eurounitari di concorrenza e par condicio; ne consegue che è illegittimo il provvedimento di proroga disposto a ridosso della scadenza qualora non sia dimostrato un malfunzionamento tecnico della piattaforma digitale o una preclusione oggettiva non imputabile ai concorrenti, non potendo le difficoltà linguistiche o i fusi orari degli operatori extra-UE integrare i presupposti per il differimento dei termini.
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