PROROGA DEL CONTRATTO - AMMISSIBILE IN VIA ECCEZIONALE (106.11)
L'opzione di proroga, cosiddetta "tecnica", era disciplinata - come noto dall'art. 106 CO. 11 del d.lgs. n. 50 del 2016, identificata quale "proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".
La proroga per poter essere attivata dalla Stazione Appaltante deve essere stata prevista a monte, all'interno degli atti della gara originaria, anche al fine di calcolare correttamente il valore dell'appalto che, ai sensi dell'art. 35 CO. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, deve tener conto di tutte le opzioni previste. L'attivazione della proroga dovrebbe avere carattere eccezionale e non essere la regola con cui colmare dei vuoti tra la scadenza di un contratto e l'individuazione del nuovo aggiudicatario, dal momento che la procedura per la sua individuazione dovrebbe sempre essere attivata per tempo da parte dell'Amministrazione.
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