PROROGA DEI CONTRATTI – STRUMENTO DEL TUTTO ECCEZIONALE
Quanto al quadro normativo, come si legge nella delibera del Commissari straordinario 678 dell’11 agosto 2020, la decisione di addivenire all’adesione della gara centralizzata risulta immediata conseguenza di quanto disposto dalla l. n. 60 del 25 giugno 2019, di conversione del d.l. n. 35 del 30 aprile 2019 recante "Misure emergenziali per il Servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria" che ha previsto all'art. 6, commi 1 e 2, l'obbligatorietà per le singole stazioni appaltanti di avvalersi, "degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP o, in alternativa, di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, previa convenzione, ove si tratti di procedure superiori alla soglia di rilevanza comunitaria", nonché della non operatività della gara regionale.
Peraltro, costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “La proroga, … costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali” (Consiglio di Stato, Sez. III n. 1521/2017). In definitiva, nella materia della proroga dei contratti pubblici vige il principio in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l’Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui