LEGITTIMA LA PROROGA TECNICA SE PREVISTA NEI DOCUMENTI DI GARA E GIUSTIFICATA DA ESIGENZE IMPREVEDIBILI (106.11)
È legittima la proroga tecnica disposta dalla stazione appaltante qualora la facoltà sia stata espressamente prevista nel bando di gara e nell'accordo quadro, configurandosi in tal caso come proroga contrattuale già accettata dall'operatore economico. La sussistenza di situazioni eccezionali, quali l'imprevedibilità dei flussi migratori e la necessità di non interrompere servizi essenziali per la pubblica sicurezza, giustifica l'estensione del rapporto nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di evidenza pubblica, purché l'amministrazione abbia già manifestato la volontà di affidare il nuovo contratto tramite atti prodromici concreti.
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