Giurisprudenza e Prassi

LA PROROGA TECNICA NON PUÒ ESSERE DISPOSTA SULLA BASE DI MERI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI O PRELIMINARI ALL'AVVIO DELLA NUOVA GARA (120)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

La proroga c.d. "tecnica" è un istituto di carattere eccezionale utilizzabile solo nei limitati casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente tramite una gara già avviata. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento che dispone la proroga qualora la stazione appaltante non abbia ancora bandito la nuova procedura ad evidenza pubblica, non essendo sufficiente l'adozione di una determina a contrarre.

"Neppure può condividersi l’argomentazione del primo giudice secondo cui la proroga sarebbe comunque legittima in virtù del fatto che l’amministrazione avrebbe adottato – una settimana prima della (ennesima) scadenza del contratto – una determina a contrarre per l’avvio della procedura per individuare un nuovo contraente, gara poi avviata da I., posto che la norma di legge in realtà presuppone una procedura di gara già “in corso”, non già dei meri atti endoprocedimentali e/o preliminari alla stessa.

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento disponente la proroga tecnica (impugnato nel precedente grado di giudizio) per difetto dei presupposti legittimanti la sua adozione, il quale andrà pertanto annullato."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)