Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMITÀ DELLA PROROGA TECNICA REITERATA PER INERZIA DELLA STAZIONE APPALTANTE (120.11)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - CATANIA Sentenza
2026
È illegittimo il provvedimento di proroga tecnica adottato dalla stazione appaltante qualora il ritardo nell'indizione della nuova procedura di gara sia imputabile esclusivamente all'inerzia o a inefficienze organizzative dell'amministrazione stessa, non potendo la continuità del servizio pubblico giustificare un affidamento diretto sine die o l'imposizione di condizioni economiche non più attuali.
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